Regolarizzazione


VISTO

Per ottenerlo ci si deve rivolgere alla rappresentanza diplomatica-consolare italiana nel paese d’origine. Per la richiesta è necessario:

  • il modulo unico esemplare
  • una foto tessera
  • un documento di viaggio valido
  • documentazione eventuale che giustifichi la tipologia di visto richiesta.

Il visto verrà apposto sul documento di viaggio.
 Il visto viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatica-consolare entro

-         30 giorni se richiesto per lavoro subordinato
-         120 giorni se richiesto per lavoro autonomo
-         90 giorni in tutti gli altri casi

Per soggiorni superiori a 90 giorni lo straniero deve sempre munirsi di visto anche se non soggetto ad obbligo salvo che sia titolare di permesso di lungo soggiorno CE


I Visti Schengen Uniformi sono:
VISTO TIPO A: Transito aeroportuale
VISTO TIPO B: Transito
VISTO TIPO C: Breve durate o fino a 90 giorni (uno o più ingressi)

VISTO TIPO VTL: E’ una deroga al tradizionale visto, rilasciato dalla rappresentanza per motivi umanitari e per interesse nazionale o obblighi internazionali

VISTO TIPO D (VN): Soggiorni di oltre 90 giorni con uno o più ingressi. Permette il transito di massimo 5 giorni in uno Stato Schengen differente da quello del visto richiesto
VISTO VDC: Visti per soggiorni di lunga durata avente valore anche di breve durata


                                                                                                             


PERMESSO DI SOGGIORNO
(Smart card)

Si richiede entro otto giorni dall’ingresso nello Stato alla Questura tramite un modello predisposto dagli Uffici Postali corredato di:
4 fototessere
Passaporto o altro documento equipollente
Documentazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel paese di provenienza nei casi di soggiorni diversi da motivi di famiglia e lavoro

La durata del permesso di soggiorno è uguale a quella prevista dal visto, non può comunque essere superiore a:
3 mesi per visite di  affari e turismo
6 mesi per lavoro stagionale
9 mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
1 anno in relazione alla frequenza di un corso di studi o formazione, rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali e per lavoro subordinato a tempo determinato
2 anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato, ricongiungimento familiare



RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Si richiede almeno entro:

90 giorni prima della scadenza, per permessi di soggiorno per lavoro subordinato di durata biennale,
60 giorni prima della scadenza, per permessi di soggiorno per lavoro subordinato di durata annuale,
30 giorni prima della scadenza, per tutte le altre tipologie.

Tale procedura va osservata per il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento, il duplicato e la conversione delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

Affidamento
Lavoro subordinato - Attesa occupazione
Attesa riacquisto cittadinanza
Rifugiato (solo rinnovo)
Famiglia
Lavoro autonomo
Lavoro subordinato
Lavoro subordinato per i casi particolari previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
Lavoro subordinato-stagionale
Missione
Motivi religiosi
Residenza elettiva
Ricerca scientifica
Apolide (solo rinnovo)
Studio (se il soggiorno è superiore a 3 mesi)
Tirocinio-formazione professionale


PERMESSO DI SOGGIORNO COMUNITARIO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Sostituisce la carta di soggiorno per cittadini stranieri. E’ un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciato al cittadino straniero in possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno valido e che abbia reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Consente di

  • fare  reingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto  (titolo rilasciato da uno Stato Schengen)
  • svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma
  • usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale


Alla domanda da richiedere presso l’Ufficio Postale (dove si effettua un pagamento di 30 euro) si allega

  • copia del passaporto o documento equipollente, in corso
  • copia della dichiarazione dei redditi (per i collaboratori domestici – colf/badanti –è richiesta l’esibizione dei bollettini Inps o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’Inps
  • certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
  • copia delle buste paga relative all’anno in corso
  • documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia
  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro)
  • marca da bollo (14,62 euro)
  • 4 foto, in formato tessera, recenti.


LA CARTA DI SOGGIORNO E’ REVOCATA:
- in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
- in caso di conferimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro         dell’Unione europea;
- in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo di sei anni;

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